costituzione di Srl da parte di un comune per la
gestione di attività socio assistenziali
Not. Lorenzo Turturici
12.07.2002
Un Comune vorrebbe costituire una Srl a socio unico avente per
oggetto attività socio assistenziali.
1)
Stante la responsabilità
illimitata prevista dall'art. 2497, c. 2, c.c., può l'Amministrazione Comunale
correre tale rischio?
2)
L’Amministratore Unico deve (o
può essere il Sindaco) o sarebbe opportuno nominare una persona non socio?
3)
Stante la distinzione delle
competenze degli organi politici da quelli amministrativi introdotta a partire
dalla legge Bassanini in poi ed ultimamente trasfusa nel T.U. sull'Ordinamento
degli Enti Locali il costituente deve essere il Sindaco o il Dirigente (
o dove non esista quest'ultimo il Responsabile del Servizio competente )?
4)
Anche in questo caso occorre la
Determinazione del Responsabile del Procedimento di Spesa?
Not. Maria Alessandra Panbianco
12.07.2002
Sulla Rivista del Notariato n. 2/2000 a pag. 269 puoi trovare
una bella analisi della problematica costituita dalle societa' a partecipazione
comunale (lo stesso articolo e' riportato in BDN: cerca
"società comunale" come frase e trovi quell'unico documento).
Attenzione solo al dato normativo oggi leggermente mutato
rispetto alla legge Bassanini bis (art. 51, L. 127/1997), sul quale l'articolo
citato fondava alcune argomentazioni.
La risposta alla tua prima domanda, ricavabile dallo studio
citato, e' negativa, anche se è un no non "categorico" o, per dirla
in altre parole, non "espressamente" desumibile da una qualche norma
positiva, ma ricavabile da un principio generale del diritto amministrativo in
tema di enti pubblici (quello della concreta ed effettiva copertura finanziaria
delle spese e delle obbligazioni assunte, che puo' contrastare con la
responsabilita' illimitata del socio unico: principio astratto e variamente
inteso dalla giurisprudenza, penso a quella formatasi sotto l'art. 2362, c.c.,
in relazione alle Spa comunali con socio unico).
Per rispondere alla tua seconda domanda, bisognerebbe
conoscere meglio il punto di vista dal quale ti si pone il problema (in termini
puramente societari, o di incompatibilita' con altri eventuali incarichi
pubblici di quel sindaco, o di conflitto di interessi, o di applicazione
dell'art. 2458, c.c., alle Srl ecc. ecc.).
La risposta alla terza domanda, infine, oltre alle
considerazioni che derivano per la soluzione del problema stesso dall'essere
l'atto costitutivo di societa' un contratto (ricompreso nell'elenco dell'art.
107, T.U. 267/2000) o un atto negoziale unilaterale (ricompreso per analogia nell'art.
107, quindi con assimilazione per via interpretativa dell'atto negoziale
unilaterale ai contratti ivi considerati), spesso deve tener conto di
previsioni contenute nell'atto costitutivo le quali riservino all'ente pubblico
la nomina (e la revoca) di uno o piu' amministratori o sindaci.
L'esercizio di tale facolta' configura un atto di "gestione"
che l'art. 58 n. 8 T.U. 267/2000 riserva espressamente alla competenza del
sindaco (c.d. spoil system), sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
(la norma parla di nomina in "enti, aziende ed istituzioni" ma per
quanto ne so io essa e' intesa in senso onnicomprensivo, quindi applicabile
anche per gli amministratori e sindaci nominati ex art. 2458).
In sostanza, ci puo' essere una certa preferenza per l'intervento in
atto del sindaco (legittimato normalmente in base alla delibera consiliare che
"approva" lo statuto dell'Ente), con tutte le problematiche che
questo pone pero' alla luce della piu' stringente divisione tra i poteri
"politici" del sindaco e quelli "di amministrazione" dei
dirigenti: sul punto segnalo uno studio apparso sul n. 3/1997 della Rivista del
Notariato a pag. 321, le cui conclusioni procedurali sono fatte proprie dal
primo studio che ho citato.
Riassumendo direi, quindi:
a)
- delibera del consiglio con la
quale l'ente locale opera la scelta di gestire il servizio a mezzo societa' di
capitali ora ex art. 42, c. 2, lettera e), T.U. 267/2000;
b)
- ulteriore delibera consiliare,
contestuale o successiva, per approvare lo schema di statuto e che si
accompagni al conferimento della rappresentanza dell'ente per l'atto
costitutivo: al dirigente (per chi vuole dormire sonni tranquilli); al sindaco
(per chi sostenesse ancora una competenza concorrente del sindaco in materia
contrattuale);
c)
- determinazione a contrarre ex art. 192 267/2000.